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Regolamenti

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - CIRSDe

 

Art. 1.

Istituzione

È istituito, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto di Ateneo, il Centro “Interdisciplinare di ricerche e studi delle Donne e di Genere” di seguito denominato CIRSDe.

 

Art. 2.

Scopo e Compiti

Il Centro ha come scopo promuovere lo sviluppo della ricerca multidisciplinare in riferimento alle differenze di genere e la sua diffusione nella comunità scientifica e nella società civile.

Sono compiti del Centro:

a)     promuovere e curare lo sviluppo della ricerca con approccio di genere;

b)    promuovere e curare iniziative di didattica avanzata con approccio di genere;

c)    promuovere e organizzare iniziative volte ad approfondire e diffondere tali studi.

 

Art. 3.

Partecipazione al Centro

Alle attività del Centro partecipano Docenti, Ricercatori/trici, Personale Tecnico-Amministrativo, Dottorandi/e, Assegnisti/e di Ricerca ed altre figure altamente qualificate nei settori di interesse del Centro.

Inoltre, possono collaborare alle attività svolte dal Centro studiosi/e, anche appartenenti ad altri enti pubblici e privati, in possesso di specifiche competenze nei settori di interesse del Centro.

 

Art. 4.

Risorse finanziarie

Il CIRSDe si configura come Centro di responsabilità di I livello ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2017.

Le risorse finanziarie possono derivare da:

  • Fondi derivanti da contratti e convenzioni stipulati per attività svolte dal Centro;
  • Finanziamenti provenienti dal MIUR, da altri Ministeri e da Enti pubblici o privati nazionali e internazionali;
  • Eventuali finanziamenti ottenuti dall’Ateneo.

 

Art. 5.

Struttura e Sede

Per la realizzazione delle proprie finalità il Centro si avvale dei locali, delle attrezzature e delle strutture ad esso destinati dall’Ateneo. Dispone inoltre di proprie attrezzature e di altri beni mobili iscritti in apposito inventario.

Al Centro è stata destinata la sede presso il Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100.

 

Art. 6.

Personale e collaborazioni

Il Personale TA, necessario per il funzionamento del Centro, afferisce alla Direzione Generale ma è funzionalmente assegnato al CIRSDe.

 

Art. 7.

Gestione amministrativo-contabile

La gestione amministrativa e contabile è assicurata, in armonia con le regole di contabilità dell’Ateneo e con il bilancio unico di Ateneo, dall’Area Amministrazione e Contabilità del Polo dei Centri.

 

Art. 8.

Organi

Sono organi del Centro:

a) Il Comitato Scientifico

b) Il/la Presidente

c) Il/la Vice-Presidente

d) Il Comitato di Gestione

e) Il/la Direttore/trice.

 

Art. 9.

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è l’organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro.

Il Comitato Scientifico è composto da:

  • Direttore/trice del Centro;
  • Presidente e Vice-Presidente del Centro;
  • Docenti e Ricercatori/trici dell’Ateneo che hanno aderito al Centro;
  • Studiosi/e esterni all’Ateneo la cui richiesta di adesione al Centro è stata approvata dal Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è presieduto dal/dalla Presidente del Centro e, in caso di suo impedimento, dal/dalla Vice-Presidente.

Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinominati.

 

Art. 10

Compiti del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico:

  • Determina le linee di ricerca e programma le altre attività del Centro;
  • Approva annualmente il piano di utilizzo dei fondi, la proposta di budget nonchè la relazione consuntiva e di autovalutazione predisposta dal/dalla Direttore/trice e dal Comitato di Gestione;
  • Approva la relazione triennale predisposta dal/dalla Direttore/trice sull’attività del Centro da sottoporre alla verifica degli Organi Collegiali di Ateneo;
  • Approva le modifiche al presente Regolamento a maggioranza semplice dei/delle presenti (anche per via telematica nel caso di cui all’Art. 10).  

 

Il Comitato si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del/della Presidente, due volte l'anno, ed in via straordinaria su richiesta motivata del/della Direttore/trice o di 3 membri del Comitato.

La convocazione del Comitato da parte del/della Presidente deve essere fatta per iscritto (anche telematicamente), con l'indicazione dell'ordine del giorno e fatta pervenire almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di motivata urgenza i termini di convocazione possono essere ridotti e la riunione può svolgersi anche per via telematica.

Le/i componenti del Comitato scientifico sono tenuti/e a giustificare la propria assenza alle riunioni.

In caso di assenza non giustificata a entrambe le riunioni annuali, oppure in caso di assenza, anche giustificata, a quattro riunioni consecutive, la persona decade dalla qualità di componente del Comitato scientifico. 

 

Art. 11

Il/la Presidente

Il/la Presidente è eletto/a dal Comitato Scientifico al proprio interno tra il personale docente in servizio presso l’Università degli Studi di Torino a maggioranza semplice dei/delle presenti (anche per via telematica nel caso di cui all’Art. 10).

Il/la Presidente è nominato/a dal Rettore con proprio decreto; resta in carica tre anni e può essere rinominato/a per un solo mandato.

Il/la Presidente:

  • rappresenta il Centro e sovraintende a tutti i rapporti istituzionali del Centro medesimo;
  • convoca e presiede il Comitato Scientifico;
  • coadiuva il/la Direttore/trice nella predisposizione del Piano Triennale di sviluppo e del Piano Annuale di attuazione delle attività del Centro;
  • per gli adempimenti di cui all’Art. 20, comma 4 dello Statuto di Ateneo trasmette quanto necessario per la valutazione periodica triennale del Centro;
  • nomina, tra i/le componenti del Comitato di Gestione, il/la Vice-Presidente.

 

Art. 12

Il Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è composto:

  • Dal/dalla Presidente del Centro
  • Dal/dalla Vice-Presidente del Centro
  • Dal Direttore/trice del Centro;
  • Da sei rappresentanti del Comitato Scientifico eletti/e al proprio interno tra docenti e ricercatori/ricercatrici in servizio presso l’Università degli Studi di Torino;
  • Da un/a rappresentante del personale t/a.

Il Comitato:

  • esegue tutte le decisioni assunte dal Comitato Scientifico;
  • delibera sulla stipula di convenzioni e/o contratti;
  • delibera sull’attivazione delle iniziative che coinvolgono il Centro;
  • coadiuva il/la Direttore/trice nella predisposizione della relazione consuntiva e di autovalutazione dell’attività del Centro.

Il Comitato di Gestione rimane in carica tre anni e i/le suoi/sue componenti possono essere rieletti/e.

 

Art. 13

Il/la Direttore/trice

Il/la Direttore/trice è eletto/a dal Comitato Scientifico tra i suoi componenti che siano docenti o ricercatori/trici in servizio presso l’Università degli Studi di Torino a maggioranza semplice dei/delle presenti (anche per via telematica nel caso di cui all’Art. 10). Il/la Direttore/trice è nominato/a dal Rettore con proprio decreto; resta in carica tre anni e può essere rieletto/a per un solo mandato.

Il/la Direttore/trice:

  • convoca e presiede il Comitato di Gestione;
  • coordina l’attività scientifica e organizzativa del Centro;
  • cura la realizzazione dei programmi approvati dal Comitato Scientifico e di Gestione;
  • redige il piano triennale di sviluppo ed il piano annuale di attuazione delle attività del Centro.

 

Art. 14

Valutazione

Il Centro è soggetto ad una valutazione periodica triennale di natura scientifica, anche da parte di revisori esterni.

 

Art. 15

Durata

La durata del Centro è stabilita in tre anni ed è rinnovata automaticamente per un ulteriore triennio previa positiva valutazione di cui al precedente articolo.

Dopo due trienni, la continuazione dell’attività del Centro deve essere approvata con la stessa procedura stabilita dall’art. 20 dello Statuto di Ateneo per la prima attivazione.

 

Art. 16

Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Comitato Scientifico e di Gestione a maggioranza semplice dei/delle presenti (anche per via telematica nel caso di cui all’Art. 10).

Le modifiche sono sottoposte all’approvazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Università previo parere del Senato Accademico.

Ultimo aggiornamento: 10/04/2024